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Deroga al limite massimo di assenze

Delibera del Collegio Docenti del 12/05/2023

Descrizione

La normativa vigente (DPR 122/2009 e successive integrazioni) dispone che “…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato”. La Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 ha chiarito che il DPR citato
prevede come base di riferimento per il calcolo delle presenze il monte orario complessivo di tutte le discipline per ogni anno di corso e non la quota oraria di ciascuna disciplina. Le istituzioni
scolastiche peraltro possono stabilire delle deroghe al limite fissato dei tre quarti “…a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe , la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati.”

Allegati