Cos'è
L’idea alla base del progetto è quella di responsabilizzare gli alunni ad archiviare autonomamente i propri elaborati, utilizzando al contempo procedure corrette che valorizzino quanto prodotto, sviluppando tutti gli aspetti legati alla competenza digitale e diversi aspetti legati alla competenza imprenditoriale (pianificazione e gestione, dare valore alle idee, autoconsapevolezza e autoefficacia).
Gli elaborati sono a tutti gli effetti atti amministrativi volti a documentare l’azione dei docenti in merito al procedimento di valutazione posto in essere durante il processo di apprendimento degli alunni e dopo la loro correzione. Hanno pertanto natura documentale, in grado di provare l’iter valutativo che ha condotto all’espressione del voto intermedio o finale assegnato all’alunno.
A cosa serve
Il progetto è finalizzato alla digitalizzazione degli elaborati prodotti dagli alunni nel corso dell’anno al fine di:
- rispondere all’obbligo di archiviazione dei prodotti fatti oggetto di valutazione, utilizzando un format digitale;
- rendere autonomi gli alunni nella creazione e nella compilazione del loro portfolio personale;
- creare e gestire una repository, in locale o in cloud per la raccolta degli elaborati degli alunni, in modo da garantire la corretta conservazione dei prodotti stessi della didattica;
- snellire tutti gli obblighi che le scuole hanno in merito all’archiviazione degli elaborati e di essere in linea con le direttive ministeriali in merito alla dematerializzazione del cartaceo.
Come si accede al servizio
Il progetto Archiviazione digitale degli elaborati propone: videotutorial da consultare per svolgere correttamente tutte le operazioni; l’utilizzo di un format che consente allo studente di impaginare in autonomia la documentazione fotografica del lavoro svolto durante l’anno in una data disciplina; il caricamento all'interno di un archivio digitale in locale in cui gli elaborati saranno conservati per almeno un anno scolastico.
Contatti
- Telefono: 045 569548
- Email: vrsl03000n@istruzione.it
Ulteriori informazioni
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Circolare n.44 del 2005 a cura del Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione Generale per gli archivi, avente ad oggetto “Archivi delle istituzioni scolastiche”.
- Linee Guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche allegate alla circolare n.44.
- Circolare n.8 del 24 gennaio 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
La norma stabilisce quindi che gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche siano conservati per tutto l’anno scolastico successivo a quello della loro produzione.
In sintesi, ogni scuola può dotarsi di un regolamento interno (o adottare la cosiddetta carta dei servizi) nel quale stabilire le modalità di consegna delle verifiche ai genitori, i tempi di riconsegna, ecc., tenendo sempre presente la responsabilità della scuola nella custodia degli elaborati.
Le copie informatiche di documenti analogici hanno valore legale?
Il CAD - Codice dell’amministrazione digitale rappresenta il punto di riferimento normativo per guidare la trasformazione digitale della PA in Italia fornendo utili indicazioni anche a cittadini e provider, per la corretta gestione di documenti informatici e processi amministrativi digitalizzati.
Le Scuole e le Pubbliche Amministrazioni nella redazione degli atti amministrativi si trovano sempre più spesso, in vista anche della dematerializzazione, a gestire dei documenti informatici.
L’art. 20 del Codice Amministrazione Digitale (CAD) definisce a chiare lettere la validità indiscutibile del documento informatico come atto avente la stessa valenza legale del suo omologo cartaceo. La sua idoneità, in forma scritta, fa riferimento alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. I documenti o gli atti informatici redatti dalle Pubbliche Amministrazioni costituiscono quindi una copia originale.
Art. 22, comma 1
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.