Cosa fa
ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI
L’Organo di Garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di I e II grado e si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso la corretta applicazione delle norme.
Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.
Ha come principale obiettivo quello di promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori e come principale compito quello di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo “terzo”, cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell’arbitro. L’Organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.
ART. 2 – COMPETENZA – FUNZIONI
- La competenza dell’Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle studentesse e degli studenti, sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e/o in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d’istituto;
- esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.
- L’Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni.
- L’ammissibilità del ricorso è legata a:
-
- aspetti non presi in esame durante l’accertamento;
- carenza di motivazione;
- eccesso della sanzione.
- La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
- Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’Organo collegiale di competenza, che ha l’obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.
ART. 3 – COMPOSIZIONE
L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da cinque membri:
- il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), che lo presiede;
- un genitore designato dal Consiglio di Istituto;
- almeno due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto;
- un alunno/a designato/a dal Consiglio di Istituto;
- il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori, un membro supplente per la componente dei docenti e un membro supplente dell’alunno/a che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilità.
Organizzazione e contatti
Dipende da
Contatti
- Telefono: 045 569548
- Email: vrsl03000n@istruzione.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): vrsl03000n@pec.istruzione.it
Ulteriori informazioni
Organo di garanzia interno in carica per il triennio 2022/2025: prof. Criscuolo Giuseppe, Soresini Sabrina.